Capitolo I: Funzionamento degli organi collegiali (Artt. 1-7)

 

Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di comunità sociale e civile.

Nell’Istituto operano i seguenti organi collegiali:

– Consiglio di Istituto

– Giunta Esecutiva

– Collegio dei Docenti

– Consiglio di intersezione/interclasse/classe

– Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

– Organo di garanzia

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono previste dall’Art. 10 D.lg. 297/94; Art. 1, dal Decreto Interministeriale 28 maggio 1975; dal D.P.R. 275/99; dal Decreto Interministeriale 129/18.

Art. 1- Funzioni del Consiglio di Istituto (CdI) e della Giunta Esecutiva (GE)

Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle previste dagli artt. 5, 6 e 28 del DPR 31/05/74 n. 416, dagli artt. 8 e 9 del DL 16/04/1994 n. 297 e dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del DI 129/18.

In particolare, il Consiglio ha compiti di indirizzo per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione scolastica. A questi si aggiungono: la deliberazione del programma annuale e del conto consuntivo, l’adozione del PTOF, l’adattamento del calendario scolastico, la formulazione del regolamento interno, la promozione dei contatti esterni.

La Giunta Esecutiva (GE) propone il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico (DS), prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura le esecuzioni delle delibere dello stesso.

Art. 2- Convocazione – Ordine del giorno

Il Consiglio di Istituto si riunisce, ogni qualvolta l’organizzazione e l’attività scolastica lo richiedono su convocazione scritta del Presidente. L’ordine del giorno di ogni riunione viene stabilito dal Presidente sulla base della programmazione annuale delle attività e delle necessità della scuola in collaborazione con il Dirigente Scolastico.

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta, dal Presidente dell’organo stesso, con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Incontri straordinari e urgenti potranno essere convocati con preavviso di tre giorni e, in caso di assoluta necessità, con solo preavviso di 24 ore.

In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Di norma la durata di ogni riunione è di 2 ore.

Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, in apposito registro. Il verbale sarà sottoposto all’approvazione dell’Organo Collegiale nella seduta successiva.

Non sono ammesse, in caso di assenze giustificate o non, deleghe generali o parziali di altri componenti dei rispettivi Organi. I Componenti degli Organi Collegiali che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla riunione, sono tenuti a far pervenire alla presidenza giustificazione scritta ai fini della verbalizzazione medesima.

Art. 3- Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Surroga dei membri cessati: in caso di sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali, si procederà ai sensi dell’art. 35 D.lg. n. 297/94.

Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta ma anche al momento di ogni votazione.

Il Consigliere che, senza un giustificato motivo, si assenta per 3 volte consecutive, alla seduta del C.d.I., sarà dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 4- Sedute del Consiglio di Istituto

La prima seduta di insediamento dell’organismo è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non si raggiunga il quorum alla prima votazione, il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza relativa, purchè l’organo sia validamente costituito, vale a dire siano presenti la metà più uno dei membri in carica.

Nel corso della stessa riunione vengono eletti i rappresentanti del Consiglio nella Giunta Esecutiva.

Nel caso in cui la componente genitori non si sia presentata alle elezioni, funge da Presidente il docente anziano (docente anziano è il docente che è stato eletto con il maggior numero di voti).

Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici.

Ogni membro può cessare nel corso del triennio per perdita dei requisiti d’eleggibilità, per dimissioni o per decadenza (membri che non intervengono senza giustificati motivi a 3 sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte), ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Le dimissioni di un membro vanno comunicate per iscritto al Dirigente Scolastico, che le notificherà al Consiglio.

Art. 5- Pubblicità delle sedute e degli atti del Consiglio di Istituto

Le sedute del C.d.I. sono aperte ai genitori degli alunni, ai docenti e ai non docenti tranne quando si trattino argomenti concernenti singole persone. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute deve mantenersi in silenzio senza intervenire nella discussione. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta o il suo proseguimento in forma non pubblica.

Alle riunioni può essere invitato personale interno alla scuola, DSGA o docenti, per l’illustrazione di particolari aspetti finanziari e progettuali. Può essere inoltre richiesta la presenza di rappresentanti e/o esperti di enti, associazioni, organizzazioni a titolo di consulenti per la trattazione di particolari problemi scolastici ed educativi.

Le deliberazioni del C.d.I. sono pubblicate all’albo dell’Istituto.

Ciascun consigliere può prendere visione dei processi verbali della seduta dopo l’avvenuta approvazione del Consiglio di Istituto. L’apposizione delle firme del Presidente e del Segretario al verbale della riunione costituisce atto sostanziale di responsabile verifica della piena corrispondenza della verbalizzazione, delle modalità dello svolgimento e del contenuto stesso delle discussioni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta da parte degli interessati.

Art. 6- Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Il CD ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto in particolare cura la redazione del piano dell’Offerta Formativa.

Art. 7- Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

Il Consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso; il consiglio di interclasse nella scuola primaria è formato dai docenti del plesso; il consiglio di classe nella scuola secondaria di I° grado è costituto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte dei vari consigli anche una rappresentanza dei genitori degli alunni (un rappresentante per ogni sezione o classe nel consiglio di intersezione e interclasse; quattro rappresentanti nel consiglio di classe).

I rappresentanti dei genitori possono: indire assemblee con i genitori della propria classe (previa eventuale richiesta dei locali della scuola); distribuire sintesi scritte delle riunioni di classe (non la copia fotostatica del verbale, consultabile solo presso la scuola).