Capitolo V: Sicurezza (Artt. 29-45)

 

Art. 39- Accesso all’edificio scolastico

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può entrare nell’edificio dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l’ingresso degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso agli edifici.

Al termine delle lezioni non è più consentito l’accesso ai locali dell’edificio scolastico ad eccezione della sede, limitatamente all’accesso agli Uffici Amministrativi.

E’ consentito l’accesso a:

– Personale in servizio presso altra sede dell’Istituto Comprensivo per l’espletamento delle loro funzioni

– tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali e operatori della A.S.L. per l’espletamento delle loro funzioni;

– rappresentanti ed agenti commerciali dopo che si sono qualificati;

– a chiunque, previa identificazione e per accedere all’Ufficio di Segreteria durante l’orario di apertura del medesimo.

Art. 40- Accesso ai genitori

Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule, nei corridoi, nei cortili all’inizio e al termine delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia.

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.

I genitori degli alunni della scuola Secondaria I° possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

È consentito l’accesso dei genitori membri della commissione mensa, secondo i Regolamenti degli Enti Locali competenti.

Art. 41- Regolamento Sicurezza

1. Ai sensi dell’art. 28 del TU 81/2008, viene redatto e periodicamente aggiornato un documento di rilevamento e valutazione dei rischi presenti in ogni edificio scolastico.

2. Sulla base del documento di valutazione il DS adotta le misure più opportune per ridurre/eliminare i fattori di rischio evidenziati.

3. Gli alunni e il personale docente, amministrativo e ausiliario in servizio in ogni plesso vengono annualmente informati circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza e istruiti sugli accorgimenti da rispettare in situazione di normalità per salvaguardare la propria salute e sicurezza. Le iniziative di formazione sulla sicurezza verranno opportunamente e preventivamente calendarizzate in modo da ottimizzarne l’inserimento nel contesto dell’educazione alla salute.

4. Gli operatori scolastici e gli alunni sono invitati al rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza (Piano di emergenza evacuazione) e a segnalare situazioni e comportamenti che possono costituire motivo di rischio per l’incolumità generale.

5. Tutti gli operatori e gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni normative (debitamente esposte) sul divieto di fumo in luoghi pubblici.

6. In ciascuna scuola vengono individuati annualmente gli incaricati del Servizio di Prevenzione e Protezione a cui vengono fornite specifiche indicazioni per lo svolgimento dei propri compiti rispetto alla gestione dell’emergenza e al primo soccorso sanitario. In particolare per tali “figure sensibili” si prevede un piano di formazione pluriennale con azioni sia interne che esterne all’Istituto.

7. Il Piano di Emergenza e di Evacuazione e materiali informativi per la sicurezza sul lavoro a scuola sono pubblicati nella sezione “Sicurezza” dell’area “Albo” del web sito dell’Istituto.

8. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza, l’Istituto può avvalersi di consulenze specialistiche non reperibili al proprio interno.

Art. 42- Trattamento dati personali alunni e famiglie

Secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento UE 697/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) i dati personali degli alunni e delle famiglie saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il personale di Segreteria non è autorizzato a fornire dati personali (indirizzi, numeri telefonici) di docenti e genitori.

Art. 43- Polizza assicurativa

L’adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e al personale della scuola. In ottemperanza a quanto indicato dalla CM n. 2170 del 30/05/96 e dalla nota dell’USR per la Lombardia – Servizio Legale del 27/05/03 prot. n. 6519, l’Istituto stipula un contratto di assicurazione per responsabilità civile e infortuni la cui garanzia risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa anche come Pubblica Amministrazione) oltre che del personale e degli alunni che versano il premio.

Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, l’attività in palestra e le gare sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività di aula, il versamento del premio assicurativo viene richiesto, ad inizio anno, come condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative sopra riportate.

Art. 44- Infortunio/malore

In caso di infortunio o di malore, il personale della scuola presta le prime cure e provvede ad informare immediatamente la famiglia dell’alunno nonché a denunciare l’accaduto alla segreteria dell’Istituto. In situazione di emergenza ci si rivolge al 118. Qualora fosse necessario il trasporto in autoambulanza in struttura ospedaliera, l’alunno, in assenza di un familiare, sarà affiancato da un docente o collaboratore scolastico.

Art. 45- Somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico deve essere formalmente richiesta all’ASL dai genitori degli alunni o dagli esercenti la patria potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Dopo l’autorizzazione dell’ASL (Servizio Medicina Preventiva delle Comunità), i farmaci saranno somministrati dal docente di classe resosi disponibile o, possibilmente da coloro che hanno seguito i corsi di primo soccorso ai sensi dell’art. 45 del TU 81/2008. La durata della richiesta e della autorizzazione è annuale e, nel caso di terapie continuative, deve essere rinnovata l’anno successivo. I farmaci prescritti vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia. Sarà cura dei genitori provvedere al reintegro dei medicinali finiti.